Art. 1 – Denominazione e sede
È costituita un'associazione culturale senza scopo di lucro, apolitica e apartitica, con rispetto delle norme dettate del Codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, denominata “EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO” con sede in Paternò, provincia di Catania, Via Guglielmo Marconi n.166.
A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative dell’Associazione in Italia o all’estero e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.
Art. 2 - Durata
La durata dell’associazione è a tempo indeterminato, salvo lo scioglimento deliberato dell’Assemblea secondo le ipotesi previste dal Codice civile.
Art. 3 - Scopo Sociale
L’Associazione EFA – ESERCIZIO FISICO ADATTATO potrà svolgere attività ricreative, culturali e formative nei settori della salute, del benessere (Wellness) e dello sport.
Sono contemplate tutte quelle discipline ed attività finalizzate a progetti pedagogici e educativi, per la promozione di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi.
Il pieno rispetto della libertà e di pari dignità degli associati, si fonda sui principi democratici dell’uguaglianza degli associati senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di ogni altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.
Nelle alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, saranno rispettati i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni e per quanto non espresso ci si rimanda al C.C.
Art. 4 - Obiettivi dell’associazione
L’Associazione culturale EFA – ESERCIZIO FISICO ADATTATO si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Sostenere e diffondere la ricerca e la promozione della salute, del benessere e dello sport in tutte le sue forme tramite la pratica, la promozione e la formazione.
Svolgere attività finalizzate a stimolare lo scambio culturale ed informativo tra tutti i professionisti che si occupano di salute e benessere del corpo, tra cui medici, fisioterapisti, tutte le categorie di operatori sanitari, chinesiologi e osteopati mediante l’organizzazione di riunioni, congressi scientifici e la promozione di ogni altra iniziativa formativa, divulgativa o didattica idonea a tale scopo.
Proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione e della formazione permanente.
Perseguire lo scopo della formazione e della promozione della ricerca scientifica per la salute del corpo, favorendo la conoscenza e la diffusione di strumenti capaci di dare risposte più efficaci possibili per il benessere psico-fisico della persona.
Promuovere, organizzare e gestire in proprio o per conto terzi, eventi, laboratori, centri di studio, conferenze, congressi, workshop, corsi di formazione, incontri con la stampa, meeting e convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
Avanzare proposte agli Enti pubblici o privati per promuovere e diffondere le suddette attività.
Richiedere finanziamenti presso enti pubblici e privati al fine di realizzare progetti che tendano agli scopi associativi.
Sviluppare i rapporti con le altre realtà a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l’approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.
La promozione, diffusione e la pratica di ogni attività istituzionale promossa al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio.
Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all’estero, potrà inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.
Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate potranno essere svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
Art. 5 – Attività dell’associazione
L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:
Formazione universitaria e post-universitaria.
Iniziative per contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche applicate al corpo umano, sia in Italia che all’estero, nel campo della salute e del benessere in ambito medico-riabilitativo, fisioterapico e dell’esercizio fisico
Attività di aggiornamento e di formazione permanente nei confronti degli associati.
Collaborazioni con gli Organi di Governo, con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende e le Unità Sanitarie Locali, le Università, organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche in genere, svolgendo la funzione di base per iniziative di collaborazione scientifica nazionale ed internazionale.
Attività di sensibilizzazione ed informazione della popolazione sul tema della salute e del benessere psico-fisico attraverso la collaborazione sul territorio con le Istituzioni Locali, altri enti e associazioni di volontariato aventi scopi analoghi o connessi con i propri, mediante la stipula di apposite convenzioni.
Ricevere prestazioni di lavoro subordinato, a progetto o autonomo da parte di collaboratori esterni e/o attività di consulenza di persone specializzate nell’ambito della salute e del benessere a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione.
Erogare attività di consulenza conto terzi da parte di qualunque dei membri del consiglio direttivo specializzato nell’ambito della salute e del benessere o da parte di qualunque associato designato, di volta in volta, dal Consiglio direttivo.
Creazione di incontri ed eventi per promuovere l’attività motoria per le persone portatori di handicap.
Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.
Iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.
Produzione a livello multimediale di supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, blog, supporti audio-visivi e utilizzo dei social network, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica.
Operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.
Art. 6 - Organi sociali
Sono organi sociali di EFA – ESERCIZIO FISICO ADATTATO:
1. Assemblea ordinaria dei soci
2. Il Presidente
3. Il Vicepresidente
4. Il Consiglio Direttivo
5. Il Tesoriere
Le cariche hanno la durata di anni cinque, ad esclusione del primo mandato che ne prevede tre.
Per il conseguimento dei suoi scopi EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO costituirà al suo interno, oltre agli organi associativi, gruppi di lavoro anche avvalendosi di esperti di settore.
Art. 7 - Associati
Gli associati di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO si distinguono nelle seguenti categorie:
Associati Fondatori che sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e hanno a disposizione in assemblea un voto ciascuno.
Associati ordinari che entreranno a far parte di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO successivamente alla sua costituzione, aventi a disposizione un voto ciascuno in assemblea.
Sostenitori sono coloro i quali, che, pur non avendo fatto domanda di associazione, sostengono l’associazione con contributi economici volontari e/o saltuari. Possono partecipare alle Assemblee, ma non hanno diritto di voto.
Art. 8 - Doveri degli associati
Tutti gli associati, a qualsiasi categoria appartengano, sono vincolati al rispetto delle norme statutarie e alle disposizioni degli organi direttivi. Essi, inoltre hanno il dovere di:
non contrastare l’attività e le iniziative associative e di comportarsi correttamente nei confronti di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO, dei suoi rappresentanti e verso i singoli associati indistintamente dalla categoria di appartenenza.
versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro e non il oltre il 31 dicembre di ogni anno.
concordare preventivamente iniziative, interventi pubblici, azioni dimostrative a nome o adoperando il logo di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO con il Consiglio Direttivo ed il Presidente.
Art. 9 - Diritti degli Associati
Tutti gli Associati, quale che sia la loro categoria di appartenenza, hanno il diritto di partecipare alle iniziative ed alle manifestazioni organizzate da EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO, di partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte o reclami ed esaminare in qualunque momento i libri sociali.
Gli associati fondatori, ordinari e le associazioni aderenti hanno diritto:
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
a godere dell’elettorato attivo e passivo.
nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
Art. 10 - Perdita di qualità di Associato
La qualità di Associato di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO si perde:
per recesso, che deve essere comunicato entro e non oltre il 31 ottobre di ciascuno anno.
per morosità, e ciò può avvenire su iniziativa del Consiglio Direttivo ratificata dal Presidente, se la quota annuale non risulta versata entro il 31 dicembre dell’anno solare corrente per l’anno successivo.
per espulsione, in conseguenza di quanto previsto dall’art. 6 del presente Statuto. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Art. 11 - Modalità di adesione
Possono presentare richiesta di adesione a EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO tutti i soggetti che non abbiano commesso reati penali contro la pubblica amministrazione e/o verso privati.
Le domande di adesione, accompagnate dalle sottoscrizioni dello Statuto, devono pervenire per iscritto, complete dei riferimenti anagrafici, al Consiglio Direttivo che con voto favorevole di almeno tre quarti dei membri accoglierà o meno la domanda.
Il provvedimento di rigetto potrà essere impugnato dal richiedente l'adesione entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, tramite ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea nella sua prima convocazione utile.
Art. 12 - Assemblea ordinaria degli Associati
a) L’assemblea ordinaria degli Associati viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.
Ai gruppi informali, movimenti e collettivi, nonché alle persone fisiche che abbiano interesse a prendervi parte, è consentita la partecipazione senza diritto di voto.
b) L’assemblea è convocata con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni dal Presidente o in caso di impedimento dal suo vice.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
La convocazione, che potrà avvenire anche per via telematica, dovrà contenere:
1. indicazione del luogo dove sarà tenuta l’assemblea
2. indicazione dell’orario sia della prima che della seconda convocazione
3. ordine del giorno dell’assemblea
c) L’Assemblea ordinaria degli Associati ha il compito di approvare il programma annuale dell’attività, esaminare e approvare il rendiconto economico e finanziario, ed eleggere gli organi sociali secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
d) L’assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi gli aventi diritto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Essa delibera con il voto della maggioranza dei presenti.
e) Per l’assemblea ordinaria è ammessa una ed una sola delega per ciascun associato.
f) Il Presidente e/o in sua assenza il Vicepresidente hanno poteri di direzione dell’adunanza. Delle riunioni dell’assemblea degli Associati deve essere redatto un verbale, a cura di un Segretario nominato dal Presidente.
g) Il verbale, è un documento scritto che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed ogni associato ha diritto di consultare suddetto verbale negli appositi spazi posti nella sede fisica dell’associazione che saranno messi a disposizione degli stessi.
Art. 13 - Assemblea straordinaria degli Associati
L’Assemblea straordinaria è convocata con un preavviso di almeno 14 (quattordici) giorni dal Presidente, o in caso di impedimento dal suo vice.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea ha validità di convocazione secondo le modalità di cui all’art. 10.
L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
Essa delibera su:
acquisti beni immobili.
modifiche dell’atto costitutivo e dello Statuto.
scioglimento dell’Associazione.
Art 14 - Il Presidente
Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
La carica del Presidente ha durata di anni cinque ed è eletto dall’assemblea degli Associati. Egli convoca e presiede l’Assemblea degli Associati e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni ed inoltre ratifica o rinvia, motivandole, le delibere del Consiglio Direttivo.
Art. 15 - Il Vicepresidente
Il Vicepresidente, eletto dall’assemblea degli associati, oltre a collaborare con il presidente nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è espressione dell’Assembla degli Associati e ha durata di anni cinque, ad esclusione del primo mandato che ne prevede tre.
Esso è eletto dall’Assemblea dei soci e composto da un minimo di 3 (tre) componenti ad un massimo di 9 (nove) eletti tra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni.
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, del Tesoriere o di almeno due dei suoi componenti. Le riunioni possono avvenire anche attraverso videoconferenze.
Esso procede insieme con il Tesoriere alla redazione del bilancio consuntivo ed alla sua presentazione all’Assemblea, all'assunzione di eventuali dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; compila eventuali regolamenti per il funzionamento di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati dopo l’approvazione dell’Assemblea.
Compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.
Art. 17 - Il Tesoriere
Il tesoriere viene eletto dall’Assembla dei soci e ha durata cinque anni. Egli sarà unicamente il responsabile della gestione della tesoreria in tutti i suoi aspetti, incassi e pagamenti delle Attività/Progetti di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO, lasciandone traccia consultabile sia in forma cartacea che informatica.
Art. 18 – Controversie (eventuali)
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi, tra gli organi e gli associati, si conviene la competenza del Foro di Catania.
Art. 19 - Risorse economiche
Le entrate dell’Associazione EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO sono costituite:
1. Dal capitale iniziale versato dagli Associati e dalle quote associative annue degli associati.
2. Dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
3. Dai contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti o da istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari.
4. Da donazioni, legati ed eredità.
5. Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e di raccolta fondi gestite direttamente o tramite accordi con privati.
6. Da rendite di beni mobili o immobili.
7. Da entrate derivanti da attività di formazione professionale e da pubblicazioni.
8. Da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota associativa annuale ed è comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità da chiunque pervenute sono a fondo perduto.
Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.
All’Associazione EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO è fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionalmente previste dal presente statuto.
Art. 20 - Conflitto di interessi
Per conflitto di interessi si intende l’esistenza di un interesse privato di un socio, sia esso fondatore costituente o aderente, nonché persona fisica nella sua qualità di rappresentante legale di una delle associazioni o delegato della stessa, che si ponga in contrasto effettivo, attuale o potenziale e con gli interessi e le finalità di EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO, il caso verrà valutato dal Consiglio direttivo che prenderà i dovuti provvedimenti.
Art. 21 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il giorno 01 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Nei sessanta giorni successivi alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo provvederà alla redazione del bilancio consuntivo, da sottoporre entro 90 (novanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio all’assemblea degli Associati per l’approvazione dei rendiconti economico – finanziari sono pubblici.
Art. 22 - Scioglimento
EFA - ESERCIZIO FISICO ADATTATO si estingue quando per vari motivi non sarà più possibile conseguire lo scopo sociale nella e la natura della sua costituzione.
Tale decisione sarà possibile attraverso la convocazione straordinaria di una assemblea e l’adunanza della stessa, e con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto secondo le previsioni di legge, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o altre Associazioni da nominare ( sotto indicazione del Consiglio Direttivo) che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile ed alle leggi vigenti in materia.